Assicurazione


ASSICURAZIONE

 

 

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola. La normativa in vigore prevede la copertura assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività. In particolare, gli alunni della Scuola Primaria sono assicurati per gli infortuni che si verificano nel corso di:

> lezioni di alfabetizzazione informatica;

> lezioni di lingua straniera in ambiente organizzato ove siano presenti macchine elettriche (computer- videoregistratori – proiettori ecc.);

> esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.

Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL. In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa. Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall’assicurazione fornita dallo Stato. Restano senza copertura le attività di pre e post scuola, quelle effettuate all’esterno dell’edificio scolastico, come le gite di istruzione o l partecipazione a particolari eventi.

Ecco perchè le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private per garantire una tutela che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per l’offerta economicamente più conveniente ma non può autonomamente, (non avendone i mezzi finanziari), farsi carico del relativo onere. La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario e deve essere pagata dai genitori degli alunni. Questa assicurazione integrativa non è obbligatoria. Ovviamente, qualora accada un incidente non coperto dalla tutela dell’INAIL, l’alunno che non avesse stipulato l’assicurazione integrativa non potrà beneficiare di alcun rimborso. E’ sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento dell’assicurazione per la tutela del minore durante l’attività scolastica nel suo insieme. Pertanto, si rinnova l’invito ai Genitori affinchè garantiscano ai propri figli la copertura dell’assicurazione integrativa.

Dall’anno scolastico 2014/2015  ad oggi, la Scuola Primaria Paritaria “SANT’ANGELA MERICI” ha individuato in CATTOLICA la compagnia di assicurazione a cui appoggiarsi .